domenica 8 luglio 2012

Responsabilità degli Amministratori - cenni

A valle del precedente articolo sulla Compliance, voglio solo richiamare qualche concetto in merito alle responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione (CDA). Purtroppo, la legge non fa un preciso elenco di tutti gli obblighi degli Amministratori.

1. Un membro del CDA assume di fronte alla legge le responsabilità derivanti dalla carica di amministratore. Deve quindi espletare il suo mandato con la diligenza del buon padre di famiglia. Questo é un onere che spetta a lui dimostrare al fine di escludere o attenuare la sua responsabilitá.

2. Esistono diversi reati societari previsti dal codice civile, come:
- reati contro la consistenza patrimoniale (illegale ripartizione degli utili, esagerata valutazione dei conferimenti e degli acquisti, etc.)
- indebite operazioni su azioni o quote societarie;
- indebita riduzione del capitale;
- irregolare fusione o scissione.


Reati contro gli abusi:
- conflitto di interessi; 
- abuso di obbligazioni con la società amministrata (es. prestiti ricevuti);
- illecite interferenze sulle delibere societarie;
- omessa convocazione dell'Assemblea soci (importante aspetto quando ci si trovi di fronte a perdite).

Inoltre, vi sono reati contro la puntuale ed esatta informativa societaria:
- false comunicazioni;
- aggiotaggio;
- divulgazione di notizie riservate.

Infine, bisogna anche considerare i reati di natura fiscale quali:
- dichiarazioni annuali fraudolente;
- emissione di documenti falsi;
- omessa presentazione delle dichiarazioni annuali;
- sottrazione di versamenti di imposte mediante atti fraudolenti;
- occultazione/distruzione di documenti contabili.

3. Gli amministratori rispondono nei confronti della società del loro operato se non adempiono ai loro compiti in conformità alla legge e all'atto costitutivo con la diligenza del mandatario. Essi sono solidalmente responsabili (le decisioni vengono prese in modo collegiale).

Per evitare la responsabilità solidale, il consigliere che dissente deve esplicitare per iscritto il suo dissenso nel verbale e motivare tale dissenso fino a rassegnare le proprie dimissioni in casi gravi.

Discorso a parte merita la figura del Direttore Generale che puó essere definito colui che ha il compito di dare esecuzione alle decisioni del CDA , interpretandole, operando opportune scelte tattiche, trasmettendole agli organi subordinati ed effettuando il controllo sulla loro esecuzione. L' attivitá del D.G. è sottoposta alla direzione ed alla vigilanza del CDA.

Il D.G., nell'espletamento dei compiti a lui affidati, è tenuto ad osservare le stesse regole di comportamento prescritte per gli amministratori ed sopportare, eventualmente, le stesse forme di responsabilitá.

Aggiornamanto su responsabilità Amministratori non delegati (30/11/2016)
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1140